Il Data Protection Officer

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Il Data Protection Officer

(Fonte: Ipsoa) – Il GDPR introduce la figura del Data Protection Officer o “responsabile per la protezione dei dati”, una sorta di arbitro della privacy in azienda. Il DPO deve, infatti, sorvegliare sulla corretta applicazione del Regolamento europeo e per tale motivo possedere una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. Quali sono i suoi compiti? Chi è tenuto a nominarlo?

E’ una delle novità più importanti del GDPR. Il Data Protection Officer o “responsabile per la protezione dei dati” ha principalmente il compito di sorvegliare sull’osservanza del GDPR, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità

Importante anche il suo ruolo di “facilitatore” in azienda: un punto di contatto per facilitare l’accesso, da parte dell’autorità di controllo, ai documenti e alle informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti attribuiti.

Il DPO deve essere obbligatoriamente nominato dal titolare e dal responsabile del trattamento in alcuni casi specifici. Al di furi di tali ipotesi è prevista la possibilità di nominare il DPO volontariamente.

Può essere nominato un unico DPO:

– da un gruppo imprenditoriale a condizione che il responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento

– per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

Il DPO può essere sia un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure può assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi; deve essere dotato di ampia autonomia ed indipendenza nell’espletamento dei suoi compiti ed i suoi dati di contatto vanno comunicati all’autorità di controllo.

Cosa cambia Prima Dopo
Fino al 24 maggio 2018 Dal 25 maggio 2018
Definizione E’ una nuova figura che va nominata dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento
Quando va nominato – Il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali
– Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala
– Le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personaliche rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona o di dati relativi a condanne penali e a reati
Competenze Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti a lui assegnati
Compiti Il DPO deve:
– informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati
– sorvegliare l’osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo
– fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento
– cooperare con l’autorità di controllo
– fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
Risorse per l’esecuzione dei compiti Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono sostenere il responsabile della protezione dei dati nell’esecuzione dei suoi compiti, fornendogli le risorse necessarie per assolverli e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
Conflitto di interessi Il DPO può svolgere anche altri compiti e funzioni ma è necessario che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.
2018-04-04T14:25:10+00:00